{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-18_2006-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91700&nX40_KEY=4711233&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc9073a1f912fb70cb64cda4594c65fa"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2006.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2006 10.2006.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2006 10.2006.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2006 10.2006.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza bosniaca di divorzio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:34:51", "Checksum": "d60ff54bac20272a433329bce8b09cd9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2006 10.2006.18\nRegesto:\nDelibazione di sentenza bosniaca di divorzio\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 novembre 2006 presentata da\nriguardante la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) nella causa di divorzio fra l'istante e\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che il 18 ottobre 2006 IS 1 (1978) e CO 1 (1968), cittadini della Bosnia ed Erzegovina, hanno adito congiuntamente il Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) per ottenere lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a __________ il 30 marzo 2002, unione dalla quale non erano nati figli;\nche con sentenza del 9 novembre 2006 il giudice unico del Tribunale, sentite le parti, ha pronunciato il divorzio a norma dell'art. 55 cpv. 1 della legge nazionale sulla famiglia (grave turbativa delle relazioni coniugali);\nche con istanza del 23 novembre 2006 IS 1 ha chiesto a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera, allegando una dichiarazione del 17 novembre 2006 in cui conferma di rinunciare al contraddittorio;\nche all'istanza egli ha accluso un'identica dichiarazione del 17 novembre 2006 in cui l'ex moglie conferma a sua volta, con firma autenticata, di rinunciare al contraddittorio;\nche nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);\nche accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3, la quale però non è stata firmata dalla Bosnia ed Erzegovina);\nche, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale straniero era data già in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;\nche, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);\nche nel caso specifico la sentenza di divorzio, seppure impugnabile entro 30 giorni davanti al Tribunale circondariale di __________, risulta essere passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come attesta la stampiglia apposta dal Tribunale principale di __________ sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;\nche la sentenza in questione non appare contraria all'ordine pubblico sostanziale o processuale svizzero, sebbene il tribunale bosniaco si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;\nche, pertanto, la sentenza in rassegna adempie i requisiti posti dal diritto svizzero ai fini della delibazione;\nche gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, la convenuta non essendosi opposta all'istanza e non potendosi reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per motivi analoghi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}