| | | | | | | | Incarto n. | Lugano, 29 dicembre 2006/rgc | In nome | | || | La prima Camera civile del Tribunale d'appello | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo | | segretaria: | Chietti Soldati, vicecancelliera | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 novembre 2006 presentata da | | IS 1 | riguardante la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) nella causa di divorzio fra l'istante e | | CO 1 ; | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 18 ottobre 2006 IS 1 (1978) e CO 1 (1968), cittadini della Bosnia ed Erzegovina, hanno adito congiuntamente il Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) per ottenere lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a __________ il 30 marzo 2002, unione dalla quale non erano nati figli; che con sentenza del 9 novembre 2006 il giudice unico del Tribunale, sentite le parti, ha pronunciato il divorzio a norma dell'art. 55 cpv. 1 della legge nazionale sulla famiglia (grave turbativa delle relazioni coniugali); che con istanza del 23 novembre 2006 IS 1 ha chiesto a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera, allegando una dichiarazione del 17 novembre 2006 in cui conferma di rinunciare al contraddittorio; che all'istanza egli ha accluso un'identica dichiarazione del 17 novembre 2006 in cui l'ex moglie conferma a sua volta, con firma autenticata, di rinunciare al contraddittorio; che nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC); che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2); che accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3, la quale però non è stata firmata dalla Bosnia ed Erzegovina); che, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale straniero era data già in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LDIP; che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP); che nel caso specifico la sentenza di divorzio, seppure impugnabile entro 30 giorni davanti al Tribunale circondariale di __________, risulta essere passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come attesta la stampiglia apposta dal Tribunale principale di __________ sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera; che la sentenza in questione non appare contraria all'ordine pubblico sostanziale o processuale svizzero, sebbene il tribunale bosniaco si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio; che, pertanto, la sentenza in rassegna adempie i requisiti posti dal diritto svizzero ai fini della delibazione; che gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, la convenuta non essendosi opposta all'istanza e non potendosi reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per motivi analoghi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – ; – . | | terzi implicati | | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria