L'interessata però non pretende nulla del genere. Anzi, nella sentenza a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città non ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria né l'uno né l'altro coniuge, proprio perché la relativa indigenza non appariva dimostrata, e tale dispositivo (n. 3) non è stato appellato neppure da IS 1. Quanto al carteggio di appello, esso non contiene alcun elemento che induca a scostarsi da tale valutazione ai fini dell'attuale sentenza. 12. L'appello contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 essendo tuttora pendente (sopra, lett.