La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, la convenuta ha diritto – da parte sua – a una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Diverso sarebbe il caso qualora l'incasso delle ripetibili apparisse difficile, se non impossibile (DTF 122 I 322). L'interessata però non pretende nulla del genere.