È vero che, dandosi violazione dell'ordine pubblico processuale, lo Stato richiesto non rifiuta per ciò solo il riconoscimento della sentenza straniera. Esso verifica se la sentenza ottenuta all'estero con manovre fraudolente possa ancora essere impugnata dalla parte convenuta con un ricorso ordinario davanti ai tribunali di quello Stato. Se sì, esso sospende la procedura di riconoscimento finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii). Se no, esso rifiuta il riconoscimento.