La nozione di “frode” è invalsa tuttavia, proprio alla stregua di un impedimento, nella dottrina giuridica relativa all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Bruxelles (identico all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano), che protegge l'ordine pubblico, tanto sostanziale quanto processuale (Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Zurigo 1997, pag. 332 in alto). Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles), né