Entrambe le riserve sono espressioni del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico “sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1 LDIP). Invero l'art. 27 LDIP non annovera esplicitamente la frode di una parte ai danni dell'altra come motivo di ordine pubblico – sostanziale (cpv. 1) o processuale (cpv. 2) – che osti al riconoscimento di una sentenza.