La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). 2. L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett.