Il 31 gennaio 2007 la convenuta ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 2 febbraio 2007 ha scusato la propria assenza con un certificato medico. In tale occasione IS 1 è stato interrogato dal presidente della Camera. Esperito il contraddittorio, il patrocinatore di lui ha confermato l'istanza di delibazione, mentre il patrocinatore della convenuta ha proposto di respingerla. Considerando in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero (art. 511 cpv.