Tutte le altre domande sono state respinte. Gli oneri processuali sono stati posti per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. Contro tale sentenza IS 1 è insorto con un appello del 19 maggio 2006, postulando l'annullamento del contributo alimentare per la moglie, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 23 maggio 2006. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2006.51).