{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-17_2007-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92091&nX40_KEY=4921955&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c620025bc06f6262a184053f9240743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:48", "Checksum": "a70468b89b93d28beae6bc2b58026cec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17\nRegesto:\nDelibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico.\n\n\n8. L'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP stabilisce – come si è anticipato (consid. 2) – che una decisione estera non è riconosciuta in Svizzera quando una parte dimostri di non essere stata citata regolarmente. Il riconoscimento è precluso altresì, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP, nel caso di sentenze emanate in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del diritto d'essere sentiti. Entrambe le riserve sono\nespressioni del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico “sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1 LDIP). Invero l'art. 27 LDIP non annovera esplicitamente la frode di una parte ai danni dell'altra come motivo di ordine pubblico – sostanziale (cpv. 1) o processuale (cpv. 2) – che osti al riconoscimento di una sentenza. La nozione di “frode” è invalsa tuttavia, proprio alla stregua di un impedimento, nella dottrina giuridica relativa all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Bruxelles (identico all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano), che protegge l'ordine pubblico, tanto sostanziale quanto processuale (Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Zurigo 1997, pag. 332 in alto). Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles), né sussistono con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia trattati che prevedano – per avventura – un ordine pubblico attenuato.\n9. In concreto la sentenza di divorzio è stata ottenuta dall'istante con dichiarazioni ingannevoli davanti al Tribunale principale di __________, indotto a credere che la convenuta si fosse resa irreperibile in Svizzera, la polizia locale non essendo a conoscenza del recapito. A conoscenza del recapito era però l'attore, il quale ha commesso così una palmare frode processuale, contraria all'ordine pubblico svizzero, giacché finalizzata a impedire che la moglie potesse esprimersi in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP). In tal senso questa Camera ha già avuto modo di decidere, del resto, un caso analogo, giudicato nell'ottobre del 2002, verificatosi davanti allo stesso Tribunale di __________ (regesto in: RtiD I-2004 pag. 585 n. 54c e FamPra.ch 2004 pag. 116 n. 8).\n10. È vero che, dandosi violazione dell'ordine pubblico processuale, lo Stato richiesto non rifiuta per ciò solo il riconoscimento della sentenza straniera. Esso verifica se la sentenza ottenuta all'estero con manovre fraudolente possa ancora essere impugnata dalla parte convenuta con un ricorso ordinario davanti ai tribunali di quello Stato. Se sì, esso sospende la procedura di riconoscimento finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii). Se no, esso rifiuta il riconoscimento. Nel caso in esame la sentenza estera è passata in giudicato l'11 maggio 2006, mentre la convenuta ha avuto conoscenza del giudizio solo con la notifica dell'istanza di delibazione, alla fine di novembre del 2006. Troppo tardi perché potesse ancora impugnare la sentenza. Se ne conclude, per finire, che nella fattispecie l'istanza di delibazione va respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto palese con l'ordine pubblico processuale svizzero.\n11. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, la convenuta ha diritto – da parte sua – a una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Diverso sarebbe il caso qualora l'incasso delle ripetibili apparisse difficile, se non impossibile (DTF 122 I 322). L'interessata però non pretende nulla del genere. Anzi, nella sentenza a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città non ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria né l'uno né l'altro coniuge, proprio perché la relativa indigenza non appariva dimostrata, e tale dispositivo (n. 3) non è stato appellato neppure da IS 1. Quanto al carteggio di appello, esso non contiene alcun elemento che induca a scostarsi da tale valutazione ai fini dell'attuale sentenza.\n12. L'appello contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 essendo tuttora pendente (sopra, lett. D), seppure non in materia di assistenza giudiziaria, giova comunicare copia della presente sentenza al Pretore della giurisdizione di Locarno Città.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza di delibazione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta\nfr. 1000.– per ripetibili.\n3. La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta è dichiarata senza oggetto.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n– ; – . |\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città (inc. DI.2005.42).\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici"}