{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-17_2007-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92091&nX40_KEY=4921955&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c620025bc06f6262a184053f9240743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:48", "Checksum": "a70468b89b93d28beae6bc2b58026cec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17\nRegesto:\nDelibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico.\n\n\n2. L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).\n3. La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” richiesta dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. In concreto non fa dubbio ch'essa sia data, la Macedonia essendo lo Stato di origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP). Non fa dubbio nemmeno che la sentenza in questione sia passata in giudicato (art. 25 lett. b LDIP), come ha attestato lo stesso Tribunale principale di __________ in calce all'esemplare prodotto davanti a questa Camera per la delibazione. Molto più delicata è la compatibilità della sentenza con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), rispettivamente con i motivi di rifiuto previsti dall'art. 27 cpv. 2 LDIP. Il problema merita un'attenta disamina.\n4. La sentenza emessa il 26 aprile 2006 dal Tribunale principale di __________ è un pronunciato contumaciale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una decisione presa senza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio. Proprio per tale motivo, del resto, il tribunale ha designato a CO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona di una collaboratrice professionale del tribunale medesimo (sentenza, pag. 1 in alto), come preannunciava la citazione apparsa sul Foglio ufficiale macedone. Ora, l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce il riconoscimento di sentenze contumaciali. Occorre però – come precisa testualmente la norma – che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese”. Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera rendere verosimile tale condizione.\n5. Che la citazione nelle vie edittali di un convenuto d'ignota dimora sia di per sé conforme alla legge macedone è verosimile (nel Ticino l'art. 123 cpv. 2 CPC prevede una disposizione analoga). Fosse stata senza recapito noto, la convenuta sarebbe quindi stata convocata regolarmente. Quanto alla notificazione della sentenza, essa è verosimilmente avvenuta al difensore d'ufficio. Fosse stata la convenuta irreperibile, ciò non denota apparentemente alcuna irregolarità (anche a tale proposito l'art. 123 cpv. 1 CPC contempla una regola simile). Il fatto è che, contrariamente alla premessa da cui si è dipartito il Tribunale principale di __________, la convenuta non era né irreperibile né di ignota dimora.\n6. Al contraddittorio del 2 febbraio 2007 davanti a questa Camera l'istante è stato messo di fronte al fatto che nell'ambito della nota procedura a tutela dell'unione coniugale contro di lui promossa il 4 marzo 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, la figlia maggiore Z__________ ha dichiarato, testimoniando sotto giuramento, che la madre risiede a __________ dal 1° giugno 2005 e che fino a tale data aveva abitato da lei (verbale del 24 ottobre 2005, pag. 3). Chiamato a giustificare perché dinanzi al Tribunale principale di __________ il suo patrocinatore abbia dichiarato all'udienza del 3 marzo 2006 di non sapere dove la convenuta risiedesse in Svizzera, facendola convocare nelle vie edittali, l'istante ha risposto che in realtà la residenza della moglie non gli era nota con sicurezza. Invitato a precisare allora come mai nel suo certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria dell'8 novembre 2005, trasmesso al Pretore di Locarno Città e da lui firmato personalmente, egli abbia indicato il domicilio della moglie a __________, l'istante ha ammesso di avere saputo che la moglie abitava a __________, ma di avere ignorato la strada e il numero civico.\n7. È senz'altro possibile che quel 3 marzo 2006 l'istante non conoscesse la strada e il numero civico dell'appartamento in cui vive la moglie, com'è plausibile ch'egli non abbia mai visto il contratto di locazione né mai abbia visitato l'alloggio. Egli sapeva per certo tuttavia che CO 1 abita a __________ dal 1° giugno 2005. Avesse fatto citare la moglie per rogatoria dal Tribunale principale di __________ pur senza l'indicazione della via e del numero, la convocazione sarebbe giunta alla destinataria, già per il fatto che nessun'altra persona con lo stesso cognome risulta risiedere nel Cantone Ticino. Ciò premesso, dichiarando al Tribunale macedone di ignorare la dimora della convenuta in Svizzera, l'istante non ha taciuto per timore di sbagliare, come ha preteso all'udienza davanti a questa Camera, ma per impedire alla moglie di costituirsi in giudizio e ottenere con tale artificio l'emanazione di una sentenza contumaciale."}