{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-17_2007-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92091&nX40_KEY=4921955&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c620025bc06f6262a184053f9240743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:48", "Checksum": "a70468b89b93d28beae6bc2b58026cec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17\nRegesto:\nDelibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 7 febbraio 2007/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretaria: |\nVerda, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 2 novembre 2006 presentata da\n|\n|\nIS 1 (patrocinato dall' PA 1 )\n|\n|\n|\n|\nriguardante la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale principale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e |\n|\n|\n|\nCO 1 (patrocinata dall' PA 2 ); |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 il 31 gennaio 2007;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. IS 1 (1957) e CO 1 (1954), cittadini dell'__________, si sono sposati a __________ (__________, nel comune di __________, ora __________), il 10 maggio 1976. Dall'unione sono nate Z__________ (1977), S__________ (1981) e N__________ (1986-1995). Il 4 marzo 2005 CO 1 ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione al marito dell'alloggio coniugale a __________ (con la possibilità di prelevare i mobili e le suppellettili a lei necessari), il versamento di fr. 2500.– mensili a titolo di contributo alimentare e il blocco di due conti intestati al marito presso la __________ a __________.\nB. In pendenza di procedura, il 23 gennaio 2006, IS 1 ha adito il Tribunale principale di __________ (Macedonia) per ottenere il divorzio in virtù dell'art. 41 della legge macedone sulla famiglia (separazione di fatto durata un anno). All'udienza principale del 3 marzo 2006 si è costituito in giudizio unicamente il legale dell'attore, la citazione della convenuta essendo tornata al mittente con l'indicazione che la destinataria soggiorna in Svizzera. Il tribunale ha interpellato così la SVR (polizia) di __________ per sapere se l'interessata avesse notificato il suo indirizzo all'estero. Ricevuta risposta negativa, esso ha pubblicato lunedì\n27 marzo 2006 sul Foglio ufficiale della Repubblica di Macedonia un avviso nel quale invitava CO 1 a comparire entro 15 giorni in tribunale o a designare entro lo stesso termine un suo rappresentante legale nella causa di divorzio, con l'avvertenza che in caso contrario le sarebbe stato designato un patrocinatore d'ufficio. Il termine è scaduto infruttuoso.\nC. L'udienza principale davanti al Tribunale di __________ è ripresa il 26 aprile 2006 alla presenza del patrocinatore di IS 1 e del patrocinatore d'ufficio della convenuta. Il tribunale\navendo accertato che le relazioni coniugali erano turbate tanto profondamente da non potersi esigere la continuazione dell'unione coniugale e che la separazione di fatto durava da un anno, con sentenza del giorno stesso ha pronunciato il divorzio. Esso non ha statuito invece su alcuna conseguenza accessoria, né ha fissato – per avventura – contributi alimentari. Le spese processuali sono state poste a carico delle parti. Tale sentenza è passata in giudicato l'11 maggio 2006.\nD. Nel frattempo, con sentenza dell'8 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto l'istanza di CO 1 a tutela dell'unione coniugale, nel senso che – accertata la separazione dei coniugi “da lungo tempo” – ha condannato IS 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.– mensili dal 4 marzo 2005 e di fr. 548.– mensili dal 1° gennaio 2006. Tutte le altre domande sono state respinte. Gli oneri processuali sono stati posti per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. Contro tale sentenza IS 1 è insorto con un appello del 19 maggio 2006, postulando l'annullamento del contributo alimentare per la moglie, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 23 maggio 2006. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2006.51).\nE. Il 2 novembre 2006 IS 1 ha presentato un'istanza a questa Camera per ottenere il riconoscimento in Svizzera della sentenza emanata il 26 aprile 2006 dal Tribunale principale di __________. Con ordinanza del 24 novembre 2006 il presidente della Camera ha intimato l'istanza alla convenuta e ha citato le parti personalmente al contraddittorio dell'11 dicembre successivo. L'udienza è poi stata rinviata, su richiesta dell'istante, al 2 febbraio 2007. Il 31 gennaio 2007 la convenuta ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 2 febbraio 2007 ha scusato la propria assenza con un certificato medico. In tale occasione IS 1 è stato interrogato dal presidente della Camera. Esperito il contraddittorio, il patrocinatore di lui ha confermato l'istanza di delibazione, mentre il patrocinatore della convenuta ha proposto di respingerla.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC)."}