che la sentenza da delibare è stata pronunciata dopo la morte del convenuto, ma PI 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in un memoriale conclusivo prima del 18 marzo 2004, data dell'udienza per l'“irrotulazione” della causa, dopo la quale il giudice pronuncia la sentenza (art. 2 §§ 5.0 a 5.3 della citata legge 17 giugno 1994 n. 55); che in tali condizioni la sentenza estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non senza dimenticare che ad ogni buon conto essa riguarda il possesso e non la proprietà del noto libretto di risparmio; che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.