che nelle circostanze descritte le parti constano essersi sottoposte entrambe all'autorità che ha pronunciato il giudizio, sicché la competenza del tribunale estero può ritenersi data; che la sentenza emanata il 22 marzo 2005 del Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino è passata in giudicato il 12 maggio 2005, come ha attestato il 20 luglio 2005 il Cancelliere del Tribunale stesso in un certificato annesso alla sentenza prodotta per la delibazione; che in concreto non si ravvisano motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 LDIP;