che invero, secondo il diritto di San Marino, per la costituzione in giudizio il giudice fissa con decreto un'apposita udienza (art. 2 § 1.0 della legge 17 giugno 1994 n. 55, “Disposizioni in materia di procedura civile e penale della Repubblica di San Marino”, in: ‹www.consigliograndeegenerale.sm›), che in concreto non risulta essersi tenuta alcuna udienza del genere, il giudice di San Marino avendo subito sospeso la causa civile in attesa della fine del procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino;