2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC); che tra la Svizzera e la Repubblica di San Marino non sussistono trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili; che in concreto il riconoscimento è disciplinato pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett.