che, preso atto di ciò, con ordinanza del 26 febbraio 2007 il giudice delegato di questa Camera ha annullato il seguito del contraddittorio previsto per il 6 marzo 2007, nulla più ostando all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, in ossequio alle norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg.