{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-12_2007-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92764&nX40_KEY=4921951&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "167050dbb689b10319964829c3e0650a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione di sentenza estera sul legittimo possesso di un titolo al portatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:14:09", "Checksum": "d46441a53587d5039456dad151822231", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12\nRegesto:\ndelibazione di sentenza estera sul legittimo possesso di un titolo al portatore\n\n\nche inoltre, a norma dell'art. 108 cpv. 2 LDIP (cui rinvia l'art. 26 lett. a prima frase LDIP), le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio del convenuto (lett. a) o nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente (lett. b), o nello Stato del foro prorogato (lett. c);\nche le prime due ipotesi appaiono d'acchito estranee al caso concreto, non risultando – né l'istante pretendendo – che PI 1 abbia mai avuto domicilio o dimora abituale nella Repubblica di San Marino;\nche per quanto riguarda la terza ipotesi, invocata dall'istante, essa consacra quella prevista anche all'art. 26 lett. b LDIP, ossia l'esistenza di un foro prorogato a norma dell'art. 5 LDIP (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 2 ad art. 108; Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 108);\nche di una siffatta convenzione di procedura non v'è traccia agli atti, né essa è menzionata – per avventura – nella sentenza\nestera sottoposta a questa Camera per la delibazione;\nche, scartate tutte le ipotesi dell'art. 108 cpv. 2 LDIP, occorre tornare alla norma generale dell'art. 26 LDIP, di cui l'art. 108 cpv. 2 LDIP non preclude l'applicazione (messaggio del 10 novembre 1982, in: FF 1983 I 304 in alto; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 26 LDIP; Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 4 a 6 ad art. 26 LDIP);\nche il già citato art. 26 lett. c LDIP prevede la delibazione di una sentenza estera, in particolare, “se il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio”;\nche nella fattispecie il caso imporrebbe dunque di verificare se, convenuto il 27 agosto 1998 da IS 1 davanti all'autorità di San Marino (contestazione dell'ammortamento), PI 1 si sia costituito in giudizio senza nulla eccepire;\nche invero, secondo il diritto di San Marino, per la costituzione in giudizio il giudice fissa con decreto un'apposita udienza (art. 2 § 1.0 della legge 17 giugno 1994 n. 55, “Disposizioni in materia di procedura civile e penale della Repubblica di San Marino”, in: ‹www.consigliograndeegenerale.sm›),\nche in concreto non risulta essersi tenuta alcuna udienza del genere, il giudice di San Marino avendo subito sospeso la causa civile in attesa della fine del procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino;\nche nondimeno, stando a quanto attesta il Cancelliere del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino, il fascicolo di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998 (ammortamento del titolo chiesto da PI 1) fa “parte integrante” della causa civile n. 219 dell'anno 1998 (contestazione dell'ammortamento intentata da IS 1);\nche pertanto, le due cause formando secondo il diritto di San Marino un unico procedimento, più non occorreva a PI 1 costituirsi in giudizio davanti al tribunale da lui medesimo adito: anzi, verosimilmente egli non si sarebbe più nemmeno potuto sottrarre a tale giurisdizione;\nche nelle circostanze descritte le parti constano essersi sottoposte entrambe all'autorità che ha pronunciato il giudizio, sicché la competenza del tribunale estero può ritenersi data;\nche la sentenza emanata il 22 marzo 2005 del Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino è passata in giudicato il 12 maggio 2005, come ha attestato il 20 luglio 2005 il Cancelliere del Tribunale stesso in un certificato annesso alla sentenza prodotta per la delibazione;\nche in concreto non si ravvisano motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 LDIP;\nche la sentenza da delibare è stata pronunciata dopo la morte del convenuto, ma PI 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in un memoriale conclusivo prima del 18 marzo 2004, data dell'udienza per l'“irrotulazione” della causa, dopo la quale il giudice pronuncia la sentenza (art. 2 §§ 5.0 a 5.3 della citata legge 17 giugno 1994 n. 55);\nche in tali condizioni la sentenza estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non senza dimenticare che ad ogni buon conto essa riguarda il possesso e non la proprietà del noto libretto di risparmio;\nche per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (€ 246 910.53: doc. E, pag. 4) supera largamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;\nche gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per lo stesso motivo non si giustifica di assegnare indennità per ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 22 marzo 2005 con cui il Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino\n– dichiara che IS 1 è il legittimo possessore del libretto di deposito a risparmio ordinario al portatore recante il n. __________ intestato “__________”, emesso il 3 gennaio 1995 dal __________, con un saldo il 15 marzo 1995 di lire 478 085 456 e\n– revoca per nullità e falsità del richiedente il decreto di volontaria giurisdizione emesso il 14 luglio 1998 circa l'ammortamento del libretto medesimo\nè riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n– ; – Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello. |\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici"}