{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-12_2007-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92764&nX40_KEY=4921951&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "167050dbb689b10319964829c3e0650a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione di sentenza estera sul legittimo possesso di un titolo al portatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:14:09", "Checksum": "d46441a53587d5039456dad151822231", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2007 10.2006.12\nRegesto:\ndelibazione di sentenza estera sul legittimo possesso di un titolo al portatore\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 11 aprile 2007/rgc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza del 13 ottobre 2006 presentata da\n|\n|\nIS 1 (patrocinato dall' PA 1 ) |\nper ottenere la delibazione della sentenza emanata il 22 marzo 2005 dal Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino nella causa civile che ha opposto l'istante a\n|\n|\nPI 1, già in ; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con decreto del 14 luglio 1998 il Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino ha dichiarato, su richiesta di PI 1, l'ammortamento di un libretto al portatore n. __________ denominato “__________”, rilasciato il 3 gennaio 1995 dal __________, sul quale risultava depositata il 15 marzo 1995 la somma di lire 478 085 456 (procedimento di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998);\nche il 27 agosto 1998 IS 1 ha convenuto PI 1 davanti al medesimo giudice, contestando l'ammortamento del titolo (fascicolo n. 219/1998);\nche in esito a un procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino, con sentenza del 15 aprile 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha ordinato la confisca del saldo depositato sul citato libretto al portatore, sequestrato presso il __________, e la pubblicazione del provvedimento sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (inc. 72.2001.299);\nche PI 1 è deceduto a __________ il 27 luglio 2004 e che con decreto del 9 novembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ne ha decretato la liquidazione dell'eredità;\nche la liquidazione dell'eredità giacente è stata dichiarata chiusa, su istanza dell'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, con decreto emesso il 26 settembre 2005 dal medesimo Pretore;\nche nel frattempo, con sentenza del 22 marzo 2005, il Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino ha dichiarato IS 1 legittimo possessore del noto libretto di deposito, revocando “per nullità e falsità del richiedente” il decreto di ammortamento emesso il 14 luglio 1998;\nche il 22 agosto 2006 IS 1 ha chiesto alla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano la revoca della confisca e la consegna dei fondi depositati sul libretto di risparmio;\nche la presidente della Corte ha invitato IS 1 a far delibare previamente la sentenza emanata dall'autorità di San Marino;\nche con istanza del 13 ottobre 2006 IS 1 chiede alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;\nche con ordinanza del 6 dicembre 2006 il giudice delegato di questa Camera ha convocato l'istante e l'Ufficio dei fallimenti di Lugano al contraddittorio del 2 febbraio 2007, invitando il primo a produrre entro tale data copia del memoriale di risposta con cui PI 1 si era – a suo tempo – costituito in giudizio davanti al Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino;\nche l'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha comunicato il 15 dicembre 2006 di non opporsi all'istanza di delibazione;\nche il contraddittorio del 2 febbraio 2007 davanti a questa Camera è stato sospeso e aggiornato al 6 marzo 2007 per consentire all'istante di procurarsi la documentazione ancora necessaria;\nche il 19 febbraio 2007 l'istante ha prodotto una dichiarazione del 2 febbraio 2007 in cui, secondo il Cancelliere del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino, “il fascicolo di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998 è riunito alla causa civile n. 219 dell'anno 1998 di cui fa parte integrante”;\nche, preso atto di ciò, con ordinanza del 26 febbraio 2007 il giudice delegato di questa Camera ha annullato il seguito del contraddittorio previsto per il 6 marzo 2007, nulla più ostando all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, in ossequio alle norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche tra la Svizzera e la Repubblica di San Marino non sussistono trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili;\nche in concreto il riconoscimento è disciplinato pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);\nche, per quanto riguarda la competenza, essa è data se una disposizione della legge la prevede o, in mancanza di una tale disposizione, se il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio (26 lett. a LDIP) o, in caso di controversie patrimoniali, se le parti, “con pattuizione valida secondo la presente legge”, si sono sottoposte alla competenza dell'autorità che ha pronunciato la decisione (26 lett. b) o se il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio (26 lett. c) o, in caso di domanda riconvenzionale, se l'autorità che ha pronunciato la decisione era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse (26 lett. d);"}