accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC); ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame; considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato; richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG, decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr.