{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-10-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-10_2006-10-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90818&nX40_KEY=4921963&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a2ad6b1d087af5574c5ad77c98df8b61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.10.2006 10.2006.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.10.2006 10.2006.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.10.2006 10.2006.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione di sentenza estera: stralcio per mancato anticipo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:29:21", "Checksum": "ca36af201013abee362eb6d9785278f3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.10.2006 10.2006.10\nRegesto:\ndelibazione di sentenza estera: stralcio per mancato anticipo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 12 ottobre 2006/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull'istanza di delibazione del 9 agosto 2006 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\nriguardante la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e |\n|\n|\n|\nCO 1 (patrocinata dall' PA 2 ); |\nricordato che con ordinanza del 10 agosto 2006 il presidente della Camera ha invitato l'istante a produrre entro il 2 ottobre 2006 una copia autenticata e tradotta in italiano della citazione pubblicata sul Foglio ufficiale della Repubblica ex iugoslava di Macedonia, mediante la quale si invitava la convenuta a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di __________ entro 15 giorni;\nconstatato che nulla è giunto a questa Camera, né l'istante ha postulato proroga di sorta, nonostante l'avvertimento che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia alla delibazione;\nrammentato altresì che l'11 agosto 2006 l'istante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 4 settembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, scaduto il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);\naccertato che nessun versamento risulta essere intervenuto, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);\nritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame;\nconsiderato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato;\nrichiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,\ndecreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n– ; – . |\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}