| | | | | | | | Incarto n. | Lugano, 12 ottobre 2006/rgc | In nome | | || | La prima Camera civile del Tribunale d'appello | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli | | segretaria: | Chietti Soldati, vicecancelliera | sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 9 agosto 2006 presentata da | | IS 1 | | | | riguardante la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e | | | | CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ); | ricordato che con ordinanza del 10 agosto 2006 il presidente della Camera ha invitato l'istante a produrre entro il 2 ottobre 2006 una copia autenticata e tradotta in italiano della citazione pubblicata sul Foglio ufficiale della Repubblica ex iugoslava di Macedonia, mediante la quale si invitava la convenuta a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di __________ entro 15 giorni; constatato che nulla è giunto a questa Camera, né l'istante ha postulato proroga di sorta, nonostante l'avvertimento che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia alla delibazione; rammentato altresì che l'11 agosto 2006 l'istante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 4 settembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, scaduto il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC); accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC); ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame; considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato; richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG, decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – ; – . | | terzi implicati | | Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria