che, un formale procedimento di delibazione rivelandosi in simili condizioni superfluo, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante non può essere accolta; che la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag); che non v'è ragione di scostarsi nella fattispecie da tale principio, mentre non si pone problema di ripetibili, la domanda non essendo stata intimata a CO 1; richiamato l'art. 5 cpv. 1 Lag, decide: 1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 2. Intimazione all'avv.. | | Comunicazione: –; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.