che nel caso in rassegna l'istante postula la delibazione della sentenza straniera affermando di avere dovuto, nel frattempo, intentare un'azione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per far completare la sentenza medesima (art. 64 LDIP), lacunosa sulle conseguenze del divorzio (istanza, pag. 2 in fondo); che, nondimeno, il mero fatto di dover promuovere un'azione “di completamento” (o di modifica) a norma dell'art. 64 LDIP non richiede un formale procedimento di delibazione previa; che invero, come precisa l'art. 29 cpv. 3 LDIP, “se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita è abilitata essa medesima a procedere al giudizio di delibazione”;