1 e 2 LDIP); che, già per questo motivo, v'è da domandarsi se nella fattispecie il beneficio dell'assistenza giudiziaria possa entrare in linea di conto; che, a prescindere da ciò, l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce unicamente alla persona fisica indigente “la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle autorità giudicanti del Cantone” (art. 3 cpv. 1 Lag), escluso il patrocinio in procedimenti non indispensabili per salvaguardare gli interessi giuridici del richiedente;