2 Lag); che, eccettuati casi specifici, di regola le esigenze formali cui soggiace un'istanza di delibazione sono minime, bastando che l'interessato chieda di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza estera prodotta; che nella fattispecie la delibazione non sembra riservare difficoltà di rilievo, la sentenza in esame essendo stata pronunciata nello Stato d'origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP), senza che siano dati a divedere problemi di contumacia (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), di passaggio in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) o di ordine pubblico (27 cpv. 1 e 2 LDIP);