2); che in concreto ciò non appare necessario, la richiesta di assistenza giudiziaria essendo destinata – come si vedrà oltre – all'insuccesso; che per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in effetti, il richiedente dev'essere incapace di procedere con atti propri o di difendere correttamente i propri interessi, soprattutto ove la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag);