che l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia a tale autorità la facoltà di valutare se sia il caso di invitare la controparte a esprimersi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto 2004, consid. 2); che in concreto ciò non appare necessario, la richiesta di assistenza giudiziaria essendo destinata – come si vedrà oltre – all'insuccesso; che per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in effetti, il richiedente dev'essere incapace di procedere con atti propri o di difendere correttamente i propri interessi, soprattutto ove la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv.