Ritenuto in fatto: che con sentenza del 29 aprile 2002 il Tribunale comunale di __________ (__________) ha sciolto il matrimonio contratto il 15 aprile 1990 a __________ da CO 1 (1965) e IS 1 (1970), cittadini serbi; che con istanza del 4 marzo 2005 IS 1 ha chiesto al Tribunale d'appello – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera; che la domanda di assistenza giudiziaria non è stata intimata a CO 1; e considerando in diritto: che l'autorità competente a decidere una richiesta di assistenza giudiziaria statuisce, di regola, “prima dell'inizio della fase istruttoria” (art. 5 cpv. 1 Lag); che l'art. 5 cpv.