{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-3_2005-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61518&nX40_KEY=4922395&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31673c75a3ddf4bec39a07ea102905f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.03.2005 10.2005.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.03.2005 10.2005.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.03.2005 10.2005.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "azione \"di completamento\" o di modifica di una sentenza estera di divorzio o di separazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:45:52", "Checksum": "f29bc3a6356ceaefac990660a7a0411f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.03.2005 10.2005.3\nRegesto:\nazione \"di completamento\" o di modifica di una sentenza estera di divorzio o di separazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 15 marzo 2005/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nVerda, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 4 marzo 2005 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\nriguardante la sentenza emanata il 29 aprile 2002 dal Tribunale comunale di __________ (__________) nella causa di divorzio fra l'istante e |\n|\n|\n|\nCO 1; |\ngiudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'istanza;\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 29 aprile 2002 il Tribunale comunale di __________ (__________) ha sciolto il matrimonio contratto il 15 aprile 1990 a __________ da CO 1 (1965) e IS 1 (1970), cittadini serbi;\nche con istanza del 4 marzo 2005 IS 1 ha chiesto al Tribunale d'appello – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;\nche la domanda di assistenza giudiziaria non è stata intimata a CO 1;\ne considerando\nin diritto: che l'autorità competente a decidere una richiesta di assistenza giudiziaria statuisce, di regola, “prima dell'inizio della fase istruttoria” (art. 5 cpv. 1 Lag);\nche l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia a tale autorità la facoltà di valutare se sia il caso di invitare la controparte a esprimersi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto 2004, consid. 2);\nche in concreto ciò non appare necessario, la richiesta di assistenza giudiziaria essendo destinata – come si vedrà oltre – all'insuccesso;\nche per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in effetti, il richiedente dev'essere incapace di procedere con atti propri o di difendere correttamente i propri interessi, soprattutto ove la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag);\nche, eccettuati casi specifici, di regola le esigenze formali cui soggiace un'istanza di delibazione sono minime, bastando che l'interessato chieda di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza estera prodotta;\nche nella fattispecie la delibazione non sembra riservare difficoltà di rilievo, la sentenza in esame essendo stata pronunciata nello Stato d'origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP), senza che siano dati a divedere problemi di contumacia (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), di passaggio in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) o di ordine pubblico (27 cpv. 1 e 2 LDIP);\nche, già per questo motivo, v'è da domandarsi se nella fattispecie il beneficio dell'assistenza giudiziaria possa entrare in linea di conto;\nche, a prescindere da ciò, l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce unicamente alla persona fisica indigente “la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle autorità giudicanti del Cantone” (art. 3 cpv. 1 Lag), escluso il patrocinio in procedimenti non indispensabili per salvaguardare gli interessi giuridici del richiedente;\nche nel caso in rassegna l'istante postula la delibazione della sentenza straniera affermando di avere dovuto, nel frattempo, intentare un'azione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per far completare la sentenza medesima (art. 64 LDIP), lacunosa sulle conseguenze del divorzio (istanza, pag. 2 in fondo);\nche, nondimeno, il mero fatto di dover promuovere un'azione “di completamento” (o di modifica) a norma dell'art. 64 LDIP non richiede un formale procedimento di delibazione previa;\nche invero, come precisa l'art. 29 cpv. 3 LDIP, “se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita è abilitata essa medesima a procedere al giudizio di delibazione”;\nche in altri termini, ove si tratti di verificare unicamente – in una determinata causa – se una sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, l'autorità adita procede essa medesima al riguardo con un esame pregiudiziale nell'ambito di quella stessa causa (cfr. Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 18 ad art. 29; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 14 ad art. 29; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 6 ad art. 29);\nche di conseguenza, dovendosi appurare nel quadro di un'azione “di completamento” (o di modifica) giusta l'art. 64 LDIP se la sentenza straniera da completare (o da modificare) possa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, il Pretore accerta egli medesimo – in via pregiudiziale – se la sentenza in questione\nadempia tali requisiti;\nche, un formale procedimento di delibazione rivelandosi in simili condizioni superfluo, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante non può essere accolta;\nche la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag);\nche non v'è ragione di scostarsi nella fattispecie da tale principio, mentre non si pone problema di ripetibili, la domanda non essendo stata intimata a CO 1;\nrichiamato l'art. 5 cpv. 1 Lag,\ndecide: 1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.\n2. Intimazione all'avv..\n|\n|\nComunicazione: –; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. |\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}