cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 15 febbraio 2005 con cui il Landgericht __________ ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della particelle n. 664 e 670 (limitatamente alla quota A) RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– c) traduzioni fr. 150.– fr. 450.– sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | – ;