3 della convenzione (attestato 16 marzo 2005 del Landgericht __________: doc. B); che una precisazione si impone nondimeno, nel senso che il pubblico incanto della particella n. 670, comproprietà coattiva, si riferisce alla sola quota A legata alla particella n. 664, le altre quote appartenendo a fondi in proprietà di terzi, estranei alla liquidazione ereditaria; che, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv.