2 LDIP); che l'esecutività in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP); che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità della sentenza estera con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);