{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-28_2006-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90005&nX40_KEY=4711251&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb32e41a383035a224935512d9b7a328"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2005.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2006 10.2005.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2006 10.2005.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2006 10.2005.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione di una sentenza germanica (liquidazione ereditaria)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:27:34", "Checksum": "7d6f30ac2e41d7ed9e786d725d63d1ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2006 10.2005.28\nRegesto:\ndelibazione di una sentenza germanica (liquidazione ereditaria)\n\nsedente per giudicare sull'istanza del 12 ottobre 2005 presentata dal\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che nell'ambito della liquidazione dell'eredità fu __________, deceduta l'11 febbraio 2000, con sentenza del 15 febbraio 2005, emessa in contumacia (Versäumnisurteil), il giudice unico della 5ª Camera civile del Landgericht __________ ha condannato CV 1 a consentire alla vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 664 (“__________”) e n. 670 RFD di __________ (autorimessa e posteggio), il ricavo dell'asta essendo destinato anzitutto al saldo di obbligazioni scadute e il resto alla convenuta (in ragione di un mezzo) e ad IS 1 e IS 2 (in ragione di un quarto ciascuno);\nche la particella n. 664 risulta intestata a una comunione ereditaria composta di CV 1, IS 1 e IS 2, mentre la particella n. 670 è una coattiva di pertinenza, un terzo ciascuna, delle particelle n. 664, 239 e 236;\nche con istanza del 12 ottobre 2005 IS 1 e IS 2 chiedono ora a questa Camera di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza appena citata;\nche all'udienza del 7 aprile 2006, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato la domanda di delibazione, mentre la convenuta – citata per rogatoria – è rimasta assente ingiustificata;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche l'esecutività in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);\nche occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità della sentenza estera con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);\nche la decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 16 marzo 2005 sulla prima pagina in alto a destra della sentenza originale prodotta a questa Camera per la delibazione (doc. A);\nche nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, la convenuta risultando domiciliata in Germania al momento della decisione (art. 2 n. 1);\nche, del resto, non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza del tribunale estero entro i confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, pag. 173 n. 23 e pag. 174 n. 25);\nche la sentenza impugnata non risulta lontanamente contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 4 cpv. 1 della convenzione);\nche, per altro, la convenuta contumace risulta avere ricevuto l'atto introduttivo della causa in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 4 cpv. 3 della convenzione (attestato 16 marzo 2005 del Landgericht __________: doc. B);\nche una precisazione si impone nondimeno, nel senso che il pubblico incanto della particella n. 670, comproprietà coattiva, si riferisce alla sola quota A legata alla particella n. 664, le altre quote appartenendo a fondi in proprietà di terzi, estranei alla liquidazione ereditaria;\nche, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 15 febbraio 2005 con cui il Landgericht __________ ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della particelle n. 664 e 670 (limitatamente alla quota A) RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nc) traduzioni fr. 150.–\nfr. 450.–\nsono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}