b LDIP; che infine, secondo l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”; che il certificato in oggetto non denota alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), tanto meno ove si pensi che in Svizzera un esecutore testamentario può ottenere il rilascio di un attestato analogo (v. da ultimo Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 18 ad art. 517); che una qualsiasi contrarietà all'ordine pubblico svizzero non si ravvisa in concreto nemmeno per motivi d'ordine procedurale (art. 27 cpv.