Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c); che a tal fine l'istante ha prodotto un atto di notorietà – come si è visto – in cui il cancelliere del Tribunale di __________ ha preso atto il 21 aprile 2005, sulla scorta di due testimonianze, che PI 1 non risulta avere lasciato altre disposizioni d'ultima volontà e che il testamento non consta essere stato impugnato; che nelle condizioni illustrate il certificato di esecutore testamentario può ritenersi “definitivo” nell'accezione dell'art. 25 lett. b LDIP;