b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP); che il requisito di decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, op. cit., n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid.