a LDIP dichiara suscettibili di essere riconosciute in Svizzera non solo le decisioni, ma anche “i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero” se questi “sono stati pronunciati, stilati, accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto”; che nella nozione di “documento” secondo l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP rientra anche un attestato estero sulla legittimazione dell'esecutore testamentario (Heini in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 96 LDIP; Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op.