che nella fattispecie, comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di per sé l'accoglimento dell'istanza; che infatti l'art. 31 LDIP rinvia alle condizioni per il riconoscimento previste dagli art. 25 a 29 della legge medesima; che a norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la prevede” (art. 26 lett. a LDIP); che in materia ereditaria l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dichiara