{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-22_2005-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85886&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce325bbe5125be92da5bac8e0a419859"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:53:51", "Checksum": "35f45a46cabf5afed0bb679e50095689", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22\nRegesto:\nDelibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario.\n\n\nche a norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la prevede” (art. 26 lett. a LDIP);\nche in materia ereditaria l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dichiara suscettibili di essere riconosciute in Svizzera non solo le decisioni, ma anche “i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero” se questi “sono stati pronunciati, stilati, accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto”;\nche nella nozione di “documento” secondo l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP rientra anche un attestato estero sulla legittimazione dell'esecutore testamentario (Heini in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 96 LDIP; Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 4 ad art. 96 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 1 ad art. 96 LDIP);\nche nel caso specifico l'attestato emana dal Tribunale di __________, ultimo domicilio della testatrice, onde la competenza dell'autorità italiana;\nche inoltre, conformemente all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);\nche il requisito di decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, op. cit., n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c);\nche a tal fine l'istante ha prodotto un atto di notorietà – come si è visto – in cui il cancelliere del Tribunale di __________ ha preso atto il 21 aprile 2005, sulla scorta di due testimonianze, che PI 1 non risulta avere lasciato altre disposizioni d'ultima volontà e che il testamento non consta essere stato impugnato;\nche nelle condizioni illustrate il certificato di esecutore testamentario può ritenersi “definitivo” nell'accezione dell'art. 25 lett. b LDIP;\nche infine, secondo l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”;\nche il certificato in oggetto non denota alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), tanto meno ove si pensi che in Svizzera un esecutore testamentario può ottenere il rilascio di un attestato analogo (v. da ultimo Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 18 ad art. 517);\nche una qualsiasi contrarietà all'ordine pubblico svizzero non si ravvisa in concreto nemmeno per motivi d'ordine procedurale (art. 27 cpv. 2 lett. b e c LDIP), come il mancato rispetto del diritto d'essere sentiti, del principio di litispendenza o di quello di cosa giudicata;\nche, in ultima analisi, il certificato in discorso può essere delibato;\nche gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il certificato del 25 novembre 2004 con cui il cancelliere del Tribunale di __________ attesta l'accettazione, da parte dell'avv. prof. IS 1, della nomina a esecutore testamentario di PI 1 è riconosciuto e dichiarato esecutivo.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n– ; – , ; – , . |\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}