{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-22_2005-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85886&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce325bbe5125be92da5bac8e0a419859"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:53:51", "Checksum": "35f45a46cabf5afed0bb679e50095689", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 10.2005.22\nRegesto:\nDelibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 27 ottobre 2005/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nVerda, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza del 19 agosto 2005 presentata dall'\n|\n|\nIS 1 (I)\n|\nper conseguire la delibazione dell'atto con cui il cancelliere del Tribunale di __________ ha certificato il 25 novembre 2004 l'accettazione, da parte dell'istante, della nomina a esecutore testamentario di PI 1 (1926), deceduta a __________ il 29 agosto 2004, i cui eredi sono il\n,\n(patrocinato dall' , )\n,\n,\n,\n, , e\n,\n(patrocinati dall' , );\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che il 9 novembre 2004 è stato pubblicato a __________ un testamento olografo del 30 giugno 1971 in cui PI 1 (1926), cittadina svizzera e italiana con ultimo domicilio a __________, deceduta a __________ il 29 agosto 2004, dichiarava di lasciare un quarto della sua sostanza alla madre __________ e il resto al suo ex marito, prof. __________;\nche in quella disposizione PI 1 designava suo esecutore testamentario l'avv. prof. __________;\nche quest'ultimo ha confermato il 25 novembre 2004 davanti al cancelliere del Tribunale di __________ l'accettazione della nomina, ciò di cui il cancelliere ha preso atto in un certificato rilasciato il giorno stesso;\nche il 21 aprile 2005 l'avv. prof. IS 1 è nuovamente comparso dinanzi al cancelliere del Tribunale insieme con due testimoni, i quali hanno dichiarato non essere a conoscenza di altre disposizioni d'ultima volontà lasciate dalla testatrice e nemmeno di alcuna impugnazione testamentaria;\nche il cancelliere ha raccolto tali dichiarazioni in un atto di notorietà da lui confezionato e iscritto ai ruoli del Tribunale;\nche __________, madre di PI 1, è deceduta ad __________ il 19 maggio 2005, lasciando in qualità di eredi __________, __________, __________, __________ e __________;\nche il 19 agosto 2005 l'avv. prof. IS 1 ha instato davanti alla Camera civile di appello perché la sua designazione a esecutore testamentario di PI 1, accertata dal Tribunale di __________, sia riconosciuta e dichiarata esecutiva;\nche il prof. __________ ha dichiarato per scritto il 4 ottobre 2005 di aderire all'istanza;\nche analoga comunicazione hanno fatto pervenire gli eredi fu __________ il 3 ottobre 2005;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza, una citazione delle parti al contraddittorio rivelandosi superflua;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche fra la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);\nche in concreto l'accettazione dell'istante alla carica di esecutore testamentario nella successione fu PI 1 risulta – come si è visto – dal certificato rilasciato il 25 novembre 2004 dal cancelliere del Tribunale di __________ (art. 702 del Codice civile italiano);\nche la questione è dunque di sapere se tale atto di procedura non contenziosa possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in virtù della convenzione italo-svizzera;\nche, di per sé, la convenzione si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2, pag. 214 n. 5; Cattaneo, La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag. 43 n. II lett. c);\nche, nondimeno, l'Italia limita l'applicabilità della convenzione ad atti di giurisdizione volontaria emanati fra due parti contrapposte, come ad esempio in materia di tutela, il riconoscimento di altri atti di giurisdizione volontaria rimanendo soggetto alle norme del diritto interno (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie\nAnerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 186 seg.);\nche in circostanze del genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente da parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto interno;\nche la dottrina svizzera propende per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli più favorevole del trattato alla delibazione (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 6 ad art. 31 LDIP);\nche nella fattispecie, comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di per sé l'accoglimento dell'istanza;\nche infatti l'art. 31 LDIP rinvia alle condizioni per il riconoscimento previste dagli art. 25 a 29 della legge medesima;"}