2 LDIP); che, certo, dai due documenti non risulta chi sia stato sentito dalle autorità italiane ai fini dei giudizi, né chi si sia visto notificare i provvedimenti; che trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, nondimeno, le norme degli art. 25 segg. LDIP si applicano solo “per analogia” (art. 31 LDIP), di modo che spetta a chi lamenta un'eventuale violazione del diritto d'essere sentito far valere la relativa doglianza in sede di delibazione (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op.