b LDIP); che infine, secondo l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”; che i provvedimenti in oggetto non denotano alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), nemmeno per quanto attiene alla procedura seguita (art. 27 cpv. 2 LDIP); che, certo, dai due documenti non risulta chi sia stato sentito dalle autorità italiane ai fini dei giudizi, né chi si sia visto notificare i provvedimenti; che trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, nondimeno, le norme degli art. 25 segg.