(art. 26 lett. a LDIP); che per ogni procedimento successorio è senz'altro data, dal punto di vista svizzero, la competenza dell'autorità “all'ultimo domicilio dell'ereditando” (art. 86 cpv. 1 a contrario LDIP); che nel caso specifico le decisioni da delibare emanano dal Pretore e dal Tribunale di __________, ultimo domicilio del testatore, onde la competenza dell'autorità italiana; che inoltre, conformemente all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv.