); che in circostanze del genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente da parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto interno; che la dottrina svizzera propende per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli più favorevole alla delibazione rispetto al trattato (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 6 ad art. 31 LDIP);