1 CC (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 595); che provvedimento di volontaria giurisdizione può ritenersi anche – in senso lato – l'autorizzazione al curatore perché liquidi, limitatamente a quote “rilasciate”, beni del compendio successorio; che, di per sé, la convenzione italo-svizzera si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2, pag. 214 n. 5; Cattaneo, La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag. 43 n. II lett.