{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-21_2006-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89027&nX40_KEY=4711249&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "954dcc11a9fb0d2006f305486505cabb"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2005.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione di sentenza italiana in materia di successione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:28:20", "Checksum": "ee197a1dd442c9509caaf4827b118724", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21\nRegesto:\ndelibazione di sentenza italiana in materia di successione\n\n\nche in circostanze del genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente da parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto interno;\nche la dottrina svizzera propende per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli più favorevole alla delibazione rispetto al trattato (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 6 ad art. 31 LDIP);\nche nella fattispecie, comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di per sé l'accoglimento dell'istanza;\nche l'art. 31 LDIP rinvia infatti alle condizioni per il riconoscimento previste dagli art. 25 a 29 della legge medesima;\nche a norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la prevede” (art. 26 lett. a LDIP);\nche per ogni procedimento successorio è senz'altro data, dal punto di vista svizzero, la competenza dell'autorità “all'ultimo domicilio dell'ereditando” (art. 86 cpv. 1 a contrario LDIP);\nche nel caso specifico le decisioni da delibare emanano dal Pretore e dal Tribunale di __________, ultimo domicilio del testatore, onde la competenza dell'autorità italiana;\nche inoltre, conformemente all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);\nche il requisito di decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c);\nche a tal fine l'istante ha prodotto un certificato del 16 giugno 2005 in cui il cancelliere del Tribunale di __________ attesta la definitività di entrambi i provvedimenti (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);\nche infine, secondo l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”;\nche i provvedimenti in oggetto non denotano alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), nemmeno per quanto attiene alla procedura seguita (art. 27 cpv. 2 LDIP);\nche, certo, dai due documenti non risulta chi sia stato sentito dalle autorità italiane ai fini dei giudizi, né chi si sia visto notificare i provvedimenti;\nche trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, nondimeno, le norme degli art. 25 segg. LDIP si applicano solo “per analogia” (art. 31 LDIP), di modo che spetta a chi lamenta un'eventuale violazione del diritto d'essere sentito far valere la relativa doglianza in sede di delibazione (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 5 ad art. 31 LDIP);\nche nella fattispecie sono stati citati al contraddittorio tutti gli eredi fu __________, due dei quali hanno dichiarato per scritto di aderire all'istanza, mentre gli altri sono rimasti assenti ingiustificati;\nche nelle circostanze descritte non incombe a questa Camera indagare sulla misura in cui l'autorità italiana ha ossequiato il diritto di essere sentiti degli eredi che non hanno “rilasciato” le loro quote ai creditori;\nche, in ultima analisi, i provvedimenti in rassegna possono essere delibati;\nche gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che:\n– il decreto del 22 maggio 1998 con cui il Pretore di __________ ha nominato l'avv. PA 1 curatore dell'eredità fu __________ con l'incarico di liquidare le quote rilasciate da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, come pure\n– il decreto dell'8 maggio 2002 con cui il presidente di sezione del Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato il curatore a realizzare determinati titoli depositati presso la __________ di __________ appartenenti al compendio successorio fu __________ relativamente alle quote “rilasciate”\nsono riconosciuti e dichiarati esecutivi.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 300.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}