{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-21_2006-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89027&nX40_KEY=4921975&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "954dcc11a9fb0d2006f305486505cabb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione di sentenza italiana in materia di successione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:02:08", "Checksum": "9cac3c613e4a72453862f46aa7f9aedc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2006 10.2005.21\nRegesto:\ndelibazione di sentenza italiana in materia di successione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 10 maggio 2006/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza del 2 agosto 2005 presentata dall'\n|\n|\nIS 1 (patrocinato dall' PA 1 ) |\nper ottenere la delibazione\n– del decreto con cui il Pretore di __________ ha nominato l'istante, il 22 maggio 1998, curatore incaricato di liquidare l'eredità fu __________ (1925), cittadino italiano deceduto il 12 agosto 1997 con ultimo domicilio a __________, relativamente alle quote “rilasciate” ai creditori e\n– del decreto con cui il presidente di sezione del Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato l'istante, l'8 maggio 2002, a realizzare, relativamente alle quote “rilasciate”, determinati titoli depositati presso la __________ di __________ appartenenti al compendio successorio fu __________, i cui eredi sono:\n|\n|\nCO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 CO 9 CO 10 e CO 11 ; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che il 12 agosto 1997 è deceduto a __________ (__________), l'avv. __________ (1925), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________;\nche eredi legittimi di __________ sono i figli CO 2 (1957), CO 3 (1959), CO 4 (1962), CO 6 (1963), CO 7 (1969), CO 8 (1972), CO 10 (1993), CO 11 (1996) e la vedova CO 9 (1955);\nche il 20 ottobre 1997 è stato pubblicato a __________ un testamento olografo del 2 febbraio 1960 in cui __________ dichiarava di lasciare la sua porzione disponibile per due quinti a CO 1 (1926) e per tre quinti a CO 5 (1937);\nche CO 1 e i di lei figli CO 2, CO 3 e CO 4 (eredi legittimi) hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario;\nche, confezionato l'inventario dell'eredità, con atto notarile del 9 marzo 1998 tali eredi hanno dichiarato di “rilasciare” le loro quote in favore dei creditori della successione;\nche, su loro istanza, il Pretore di __________ ha nominato il 22 maggio 1998 l'avv. IS 1 curatore delle quote ereditarie “rilasciate”, con l'incarico di liquidarle;\nche nel compendio della successione figurano titoli depositati presso la __________ di __________ (relazione n. __________) a nome di __________;\nche con decreto dell'8 maggio 2002 il presidente di sezione del Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato il curatore a “vendere, tramite l'__________ di __________, le quote ereditarie relative alle attività di cui alla premessa di pertinenza dell'eredità rilasciata di cui trattasi” e a “depositare sul libretto dell'eredità le somme ricavande dall'operazione di cui sopra al netto di eventuali spese bancarie per detta operazione”;\nche con decreto del 1° giugno 2005 lo stesso giudice, adito dal curatore, ha affidato all'avv. PA 1 l'incarico di rappresentare l'eredità “rilasciata” per ottenere la delibazione del decreto predetto, liquidando la quota di 23/80 relativa all'eredità “rilasciata” e incassando le somme ricavate al netto di eventuali spese bancarie;\nche il cancelliere del Tribunale ordinario di __________ ha certificato il 16 giugno 2005 che i decreti del 22 maggio 1998 e dell'8 maggio 2002 sono definitivi;\nche il 2 agosto 2005 l'avv. PA 1 ha instato davanti a questa Camera, con il patrocinio dell'avv. PA 1, perché i decreti in questione siano riconosciuti e dichiarati esecutivi;\nche il giudice delegato della Camera ha convocato il 10 febbraio 2006 l'istante e gli eredi fu __________ al contraddittorio del 2 maggio 2006;\nche CO 2 e CO 1 hanno dichiarato il 30 marzo 2006 di non opporsi all'istanza;\nche l'udienza del 2 maggio 2006 è andata deserta;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche in materia ereditaria sono equiparati inoltre alle sentenze civili “i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero” (art. 96 cpv. 1 in principio LDIP; sulle nozioni: Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 1 segg. ad art. 96 LDIP);\nche i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono nondimeno sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche fra la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);\nche la nomina di un curatore prevista dall'art. 508 del Codice civile italiano è un provvedimento di volontaria giurisdizione (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 9ª edizione, n. 1 ad art. 508), come la nomina del liquidatore d'ufficio prevista dall'art. 595 cpv. 1 CC (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 595);\nche provvedimento di volontaria giurisdizione può ritenersi anche – in senso lato – l'autorizzazione al curatore perché liquidi, limitatamente a quote “rilasciate”, beni del compendio successorio;\nche, di per sé, la convenzione italo-svizzera si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2, pag. 214 n. 5; Cattaneo, La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag. 43 n. II lett. c);"}