10.2001.27 del 24 settembre 2001; dichiarazione 19 aprile 2004 del cancelliere del Tribunale di Imperia: I CCA, sentenza inc. 10.2004.3 del 15 settembre 2004); che mal si intravede perché nella fattispecie il cancelliere del Tribunale di __________ non avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione analoga; che, per concludere, nelle condizioni descritte il decreto in rassegna non può ritenersi “definitivo”, onde il rigetto della delibazione; che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si giustifica di assegnare ripetibili, la convenuta non essendosi costituita in giudizio; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: